Convenzione
Art. 12
4 / 40In vigore dal 2 mag 1953
Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le
modalità per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione di invalidità ai sensi del presente Capitolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-12