Convenzione
Art. 18
In vigore dal 2 mag 1953
1. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente abbia
diritto ad una prestazione, incluso qualsiasi aumento per essa previsto o qualsiasi assegno addizionale, ai sensi della legislazione di una Parte per quanto concerne un infortunio sul lavoro, una malattia o una lesione professionale, e tali prestazioni gli fossero negate per la sua assenza dal territorio della stessa Parte, detto cittadino avrà diritto e potrà ricevere tali prestazioni anche per tutto il tempo in cui rimarrà nel territorio dell'altra Parte.
2. Le Autorità competenti determineranno di comune accordo le
modalità per gli accertamenti medici, per il controllo medico ed amministrativo dei beneficiari di una delle suddette prestazioni.
Storico versioni
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