Convenzione
Art. 21
In vigore dal 2 mag 1953
1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell' pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte una tantum, a mensilità posticipate.
2. Le questioni sorgenti in merito al diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell' pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorità competente del Regno Unito dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorità, senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sarà definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-21