ConvenzioneTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 2 mag 1953
Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, o una delle persone riconosciute a carico, presenta all'Autorità competente di una di dette Parti o agli Organismi di assicurazione in applicazione della presente Convenzione, potrà essere redatto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma, il 28 novembre 1951. — Testo vigente | Portale Normativo