Convenzione›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 2 mag 1953
Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o
dell'altra Parte contraente, o una delle persone riconosciute a carico, presenta all'Autorità competente di una di dette Parti o agli Organismi di assicurazione in applicazione della presente Convenzione, potrà essere redatto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-28