Art. 30
ConvenzioneTitolo IV

Art. 30

30 / 40
In vigore dal 2 mag 1953
Le Autorità competenti o gli Organismi di assicurazione, possono, in caso di disaccordo circa la competenza per il pagamento di una prestazione prevista dalla presente Convenzione, effettuare pagamenti provvisori alle persone interessate fino a che la controversia non sia stata risolta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-30