Art. 9
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito, comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.
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