Art. 14

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
Fanno parte del Collegio sindacale: 1) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede; 2) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio; 3) un funzionario del Ministero delle finanze; 4) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti. Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1), 3) e 4). I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
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