Art. 20
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-02-10;136#art-20