Art. 27

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
Sono abrogati l' del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi alla attività svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico.
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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136 (Art. 27 Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).) — Testo vigente | Portale Normativo