Art. 6

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 15 set 2020
L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione è sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonchè il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi.
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