Art. 10
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.
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