Art. 4
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
L'Ente può assumere partecipazioni in società per azioni, alienare le attività che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative.
La vendita di partecipazioni azionarie è soggetta alla approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.
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