Art. 5

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo