Art. 5 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

Art. 5

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.
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