Art. 3
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
L'Ente può esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di società controllate o collegate, delle quali può promuovere la costituzione.
I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'Ente Nazionale Idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di società controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali può essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali, e da società con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati.
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