Art. 13

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
Fanno parte della Giunta esecutiva: 1) il presidente e il vice presidente del Consiglio di amministrazione; 2) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposti dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio.
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