Art. 12

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
Fanno parte del Consiglio: 1) il presidente; 2) il vice presidente; 3) due rappresentanti del Ministero delle finanze; 4) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio; 5) un rappresentante del Ministero del tesoro; 6) cinque esperti; 7) un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente Nazionale Idrocarburi e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1 a 60, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del presidente.
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