Art. 16

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre: 1) esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni; 2) approva il riparto degli utili; 3) formula le proposte di modificazione dello statuto; 4) delibera sulla emissione di obbligazioni; 5) nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente; 6) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva. Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva. I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo. Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente e al vicepresidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonchè i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo