Art. 16
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:
1) esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;
2) approva il riparto degli utili;
3) formula le proposte di modificazione dello statuto;
4) delibera sulla emissione di obbligazioni;
5) nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente;
6) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva.
Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva.
I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.
Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrispondersi al presidente e al vicepresidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonchè i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.
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