Art. 19

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136

In vigore dal 11 apr 1953
In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta. In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario. Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio
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