Art. 22
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:
il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;
il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;
il 65 per cento allo Stato.
Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'art. 7.
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