Art. 28
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 136
In vigore dal 11 apr 1953
Per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione riferentisi alle zone indicate nella tabella A, allegata alla presente legge, accordati prima della sua entrata in vigore, si osservano le disposizioni della legge per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente Nazionale Idrocarburi e i permissionari che beneficiano della disposizione di cui al precedente comma sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi geologici e geofisici effettuati in tutte le zone delimitate nella tabella A, che possano essere comunque utili per l'elaborazione degli studi geologici.
Coloro i quali hanno l'esercizio di condotte per il trasporto di idrocarburi nelle zone indicate nella tabella A, prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare le condotte stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.
Ai concessionari indicati nel primo comma del presente articolo potranno essere inoltre concessi, nell'interno delle singole concessioni e comunque entro un raggio non maggiore di 10 chilometri dalle stesse, la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie per il trasporto degli idrocarburi estratti.
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