Art. 21

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
Alle categorie dei personali indicate nell' della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge ai sensi della lettera h) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Università agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, n. 397 e successive modificazioni. Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all' della citata legge n. 934.
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LEGGE 24 maggio 1952, n. 610 (Art. 21 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.) — Testo vigente | Portale Normativo