Art. 24
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 18 giu 1952
Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'art. 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto e settimo dell'art. 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'art. 69 e nell'art. 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà di cui al comma secondo dell'art. 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.
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