Art. 27
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 25 ott 1990
A modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti, e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dello iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purchè nei termini seguenti:
a) dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avrà ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;
b) dalla vedova, e dagli orfani entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.
Nei casi previsti dal comma precedente di domande di riscatti presentate posteriormente alla data della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del relativo contributo, si considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione. Il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sull'indennità.
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