Art. 28

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 28 dic 1962
Il cumulo dei servizi previsto dall' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, è ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, quando i rispettivi Comuni, Province e Consorzi relativi consentano che, nei reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti. 4a
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LEGGE 24 maggio 1952, n. 610 (Art. 28 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.) — Testo vigente | Portale Normativo