Art. 34
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 18 giu 1952
Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell' della legge 25 luglio 1941, n. 934, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali è obbligatoria non soltanto per i salariati che, comunque assunti dal 1 gennaio 1938 in poi, siano adibiti a servizi di carattere permanente, ma anche per quelli che abbiano anteriormente a tale data prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente consegnano nomina regolare pure se avente carattere temporaneo. In tale caso l'iscrizione è obbligatoria dalla data della nomina.
La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.
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