Art. 39

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 7 ago 1962
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 1962, N. 855
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LEGGE 24 maggio 1952, n. 610 (Art. 39 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.) — Testo vigente | Portale Normativo