Art. 35

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
L'ultimo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e l'ultimo comma dell'art. 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si intendono applicabili pure ai dipendenti dei quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta. Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.
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LEGGE 24 maggio 1952, n. 610 (Art. 35 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.) — Testo vigente | Portale Normativo