Art. 37
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 28 dic 1962
I dipendenti dell'I.N.G.I.C. (Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo) hanno facoltà di chiedere la iscrizione alla Cassa di previdenza. degli impiegati ed a quella dei salariati dalla data di entrata, in vigore della presente legge, o successivamente, mentre continuerà obbligatoriamente l'iscrizione per coloro per i quali fosse già in precedenza avvenuta.
4a
Per effetto di detta iscrizione rimangono a carico del dipendente i contributi personali ed a carico dell'I.N.G.I.C. i contributi dell'ente.
In caso di passaggio successivo dei predetti dipendenti a ditte private che esercitino il servizio di riscossione delle imposte di consumo, essi continueranno obbligatoriamente a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati o dei salariati con attribuzione dei contributi dell'ente a carico del Comune, che avrà diritto di rivalsa verso l'appaltatore, e dei contributi personali a carico del dipendente.
L'iscrizione ad una delle Casse predette esonera dall'iscrizione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, salvo però il diritto del dipendente di continuare, ad esclusivo suo carico, nell'iscrizione facoltativa presso l'Istituto stesso.
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