Art. 40
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 18 giu 1952
Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonchè sugli eventuali compensi e indennità straordinari di qualsiasi specie nei confronti di:
soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dagli Istituti;
affittuari di appartamenti o negozi di proprietà degli Istituti; assegnatari di appartamenti venduti dagli Istituti con pagamento dilazionato; e, in genere, nei confronti di qualsiasi persona fisica, dipendente o pensionata da pubbliche Amministrazioni o da Enti locali o parastatali, che si renda morosa verso gli Istituti nel versamento delle mensilità di ammortamento o di locazione, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per le speso generali.
La ritenuta dell'importo del debito costituitosi per i titoli di cui al comma precedente concorre con eventuali altri preesistenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.
Qualora la morosità siasi verificata per due o più volte, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.
Quando si tratti di impiegati, salariati o pensionati dello Stato e dei personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180, gli Istituti di previdenza danno comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato della richiesta di ritenuta rivolta alle singole amministrazioni. Analoga comunicazione viene data al Ministero dell'interno, quando si tratti di dipendenti da Enti locali.
Storico versioni
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