Art. 13

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1951-52 con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario.
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