Art. 18

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 28 dic 1962
Per gli impiegati e per i salariati delle aziende municipalizzate in servizio al 1 gennaio 1950 ed iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli Enti locali a tale data o successivamente, è esteso il beneficio di cui all' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, alle condizioni e con le norme contenute nell'articolo stesso. L'onere relativo viene attribuito al Comune con diritto di rivalsa verso l'azienda. 4a
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LEGGE 24 maggio 1952, n. 610 (Art. 18 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.) — Testo vigente | Portale Normativo