Art. 17
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 28 dic 1962
Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti l'ente è sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi.
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