Art. 17 · LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

Art. 17

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 28 dic 1962
Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti l'ente è sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell' del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi. 4a
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