Art. 16
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 28 dic 1962
Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per entrate effettive inferiori alle lire 80 milioni, il riconoscimento di cui all'articolo precedente sarà effettuato con il versamento da parte dell'ente dei contributi ordinari aumentati, per il periodo anteriore al 1946, del 200 per cento.
Per il riconoscimento di cui al precedente comma dovrà essere presentata da parte dell'ente o dell'interessato apposita domanda entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalle successive date di iscrizione alle Casse. Il contributo può essere versato in unica soluzione o in non più di dieci rate annuali uguali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.
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