Art. 8

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'art. 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, rispettiva mente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla, data predetta.
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