Art. 2
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 18 giu 1952
L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall' della legge 21 novembre 1949, n. 914, ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.
Per le pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza di cui all' relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.
Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall' della legge 4 maggio 1951, n. 307.
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