Art. 5

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti dall', comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati rispettivamente alle misure del 1700 e del 1100 per cento e sono estesi relativamente ai servizi prestati lino a tutto il 31 dicembre 1947.
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