Art. 11

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000. Questo contributo è corrisposto per lire 15.000 dall'iscritto e per lire 73.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.
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