Art. 1

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di riversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondata per eccesso a lire 100. Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.
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LEGGE 24 maggio 1952, n. 610 (Art. 1 Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.) — Testo vigente | Portale Normativo