Art. 1
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 18 giu 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di riversibilità.
L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondata per eccesso a lire 100.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-05-24;610#art-1