Art. 23
LEGGE 24 maggio 1952, n. 610
In vigore dal 31 ago 1965
È abolito il termine di un anno, previsto dall', terzo comma, dall', primo comma e dall', quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dall', terzo comma, dall', primo comma e dall', quarto comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934, e dall', secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facoltà di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facoltà predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare.
Il comma, quinto dell' del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il comma quinto dell' della legge 25 luglio 1941, n. 934, e l'ultimo comma dell' della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono soppressi. Il mancato versamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'importo totale dei contributi dell'anno precedente, considerato da tali commi, importa, ai fini del trattamento di quiescenza, l'esclusione della valutazione del periodo di servizio cui si riferisce il mancato o ritardato pagamento.
Il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, previsto dai primi tre commi dell' del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dell' della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei casi di esercizio della facoltà di restare iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, può commisurarsi, a decorrere dal 1 gennaio 1950, sulla retribuzione annua determinata nel modo indicato dai citati articoli od anche su maggiore retribuzione purchè, in ogni caso, non superiore a quella effettivamente percetta.
Storico versioni
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