Art. 43

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SCELBA - VANONI - ZOLI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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