Art. 24 · LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

Art. 24

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'art. 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto e settimo dell'art. 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'art. 69 e nell'art. 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà di cui al comma secondo dell'art. 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.
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