Art. 7
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
In vigore dal 22 lug 1951
Nei viaggi per missione o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, quando il viaggio effettuato con treno diretto abbia una durata non inferiore alle dodici ore.
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