Art. 9

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo: alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al 10°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di prima classe A; alla seconda classe, per il personale dei gradi 11°, 12° e 13°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di prima classe B e di seconda e terza categoria; alla terza classe per tutto il rimanente personale. Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta. Ai dipendenti dei gradi 4° o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto. L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati, dal Ministro o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al 6°. Può consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro o frazione di chilometro e per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.
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