Art. 4
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
In vigore dal 31 dic 1955
Per i funzionari di grado 6° e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori.
Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa è disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione. Può prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario od opportuno.
Ai fini della liquidazione della missione
i predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta
secondo la concessione spettante per il percorso più breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.
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