Art. 6
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
In vigore dal 22 lug 1951
Il personale autorizzato a risiedere in località diversa da quella ove è la sede dell'ufficio non può fruire di trattamento di missione per servizi espletati in detta località.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-06-29;489#art-6