Art. 10

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

In vigore dal 22 lug 1951
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1, 20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe. Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.
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