Art. 12
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
In vigore dal 22 lug 1951
Tutte le indennità già commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennità integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennità di missione di cui ai precedenti articoli.
Le indennità commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una metà della indennità di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennità già prevedono una maggiorazione.
L'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e l'indennità di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, per i provveditori e viceprovveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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