Art. 18
LEGGE 29 giugno 1951, n. 489
In vigore dal 22 lug 1951
L'indennità istituita con il primo comma dell' del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, è commisurata, dalla data di entrata>
in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennità di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.
Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.
Con effetto dal 1 luglio 1947 il secondo comma dell' del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso.
Per il periodo dal 1 luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna, categoria di personale.
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